È chiaro, ma lo è sempre stato, fosse altro per il doveroso rispetto delle procedure e delle garanzie poste a tutela della persona sottoposta all’indagine, che la polizia giudiziaria deve dare al conducente l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza necessità né di avvertirlo, né tantomeno di attenderlo
Il Ministero dell’interno aveva suggerito, nel protocollo del 2005, di redigere un verbale a parte, da far sottoscrivere alla persona da sottoporre alle indagini, dove dare atto di aver informato il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia; in verità pare sufficiente dare atto nel verbale di accertamenti urgenti sulla persona che l’organo di polizia procedente ha ottemperato all’articolo 114 disp. att. cpp, tenuto conto della fede privilegiata di tale atto; nulla vieta, ovviamente, di utilizzare un avvertimento scritto da far sottoscrivere al conducente, ma il problema si riproporrebbe negli stessi termini ove questo si rifiutasse di firmare.
Quindi, che vi sia un obbligo in tal senso è da sempre indiscusso, ma oggi è ancora più concreto il rischio di inficiare l’accertamento ove si ometta di dare l’avviso. Quello che a volte si dimentica è che l’avviso deve essere dato prima dell’avvio dell’accertamento e non durante, o addirittura dopo il suo compimento, sicché pare corretto e coerente con la finalità di tale tutela dell’indagato concludere che nel caso in cui sia necessario provvedere all’accompagnamento presso il più vicino organo di polizia dotato di etilometro, ovvero presso la struttura ospedaliera dove saranno effettuati i prelievi dei liquidi biologici, l’avvertimento deve essere contestuale alla richiesta rivolta alla persona sottoposta alle indagini.
Nel verbale di accertamenti urgenti, ovvero nella notizia di reato in caso di successivo rifiuto di farsi accompagnare per l’esecuzione dell’accertamento, si darà atto che alla persona veniva richiesto di effettuare l’accertamento (presso il più vicino comando ai sensi dell’articolo 186, comma 4, ovvero presso la struttura ospedaliera, ai sensi dell’articolo 187, comma 3) e che contestualmente veniva avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che ciò comportasse per l’organo di polizia alcun obbligo di attendere l’arrivo del difensore prima dell’avvio dell’atto urgente.
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