L’attività di informazione consiste nell’apprendere la notizia del reato. Secondo quanto disposto dall’art. 330 c.p.p. il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa. Ciò significa che l’attività di informazione e di conoscenza del fatto costituente reato può avvenire in maniera autonoma da parte del P.M. o della P.G. tramite la diretta conoscenza di una vicenda oppure attraverso fonti confidenziali, anonime od occasionali.
L’acquisizione di notizie di reato può avvenire anche per ricezione di affermazioni di terze persone che, a seconda dei casi, eseguono l’obbligo o manifestano la volontà di notiziare le competenti autorità: costituiscono estrinsecazione di tale obbligo di riferire il referto medico e la denuncia da parte di pubblici ufficiali, mentre sono una facoltà di ogni cittadino la denuncia (tranne alcuni casi di denuncia obbligatoria previsti dalla legge), la querela e l’istanza.
Qualsiasi sia il modo attraverso il quale la P.G. viene a conoscenza del fatto costituente reato, si avrà sempre ed in qualsiasi caso una comunicazione della notizia di reato all’A.G. nella quale vengono indicati gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali si trasmette la relativa documentazione. Inoltre, devono essere comunicati, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Di regola, la comunicazione di notizia di reato deve essere trasmessa senza ritardo, compatibilmente con l’attività di accertamento da svolgere, mentre qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (sommarie informazioni, perquisizioni, sequestri), la comunicazione dovrà essere trasmessa entro quarantotto ore dal compimento dell’atto.
In presenza di delitti di particolare gravità (ad es. rapina ed estorsione con armi, sequestro di persona) oppure quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale, cui seguirà la trasmissione del documento.
Possiamo dare contenuto al termine “senza ritardo”, indicato dalla norma come regola generale per la trasmissione della comunicazione notizia di reato, esplicitandolo nella locuzione “non appena si hanno a disposizione gli elementi essenziali del fatto”.
Gli elementi essenziali del fatto costituente reato sono il comportamento tenuto dall’indagato, gli effetti che ne sono derivati ed il nesso di causalità, da intendersi come la correlazione univoca e necessaria tra comportamento ed effetto; in altri termini, saremo in grado di riferire all’Autorità Giudiziaria gli elementi essenziali del reato quando potremo descrivere gli atti e comportamenti del soggetto indagato (se già noto) o di soggetti da individuare, gli effetti che ne sono derivati in termini di danno a cose, persone o, più in generale, di limitazione o lesione di diritti penalmente tutelati, descrivendo altresì come il danno costituisca conseguenza diretta e necessaria del comportamento tenuto dal soggetto individuato come presunto autore, al fine di stabilirne l’eventuale responsabilità in termini di dolo, colpa o preterintenzione. Qualora non sia nemmeno vagamente ipotizzabile una condotta, gli elementi essenziali del fatto si dovranno limitare alla descrizione del danno subito dalla parte lesa.
La forma della notizia di reato – con l’unica eccezione della comunicazione orale immediata – è chiaramente ed indiscutibilmente quella scritta; è però opportuno tener presente l’opportunità, offerta dall’articolo 108-bis delle disposizioni di attuazione, di utilizzare anche la trasmissione per via telematica o su supporto magnetico. L’utilizzo di unità di memoria remote può essere più che funzionale quando l’oggetto della trasmissione non sia un semplice rapporto, ma vi siano immagini, registrazioni o filmati. Chiaramente, ogni modalità di trasmissione della notizia di reato diversa da quella in forma scritta, deve essere concordata con la Procura della Repubblica, al fine di garantirne la corretta ricezione.
Se l’attività di polizia giudiziaria nel suo complesso è obbligatoria, non può che discendere l’obbligo, per la polizia giudiziaria, di ricevere le no-tizia di reato che le vengono presentate; per gli operatori della polizia locale si presenta, ancora una volta, il problema di capire quale sia l’estensione “per materia” delle proprie funzioni. Se, infatti, riteniamo la competenza della polizia locale limitata ad alcune ipotesi di reato (siano esse tante o poche) non può che discenderne l’obbligo di conoscere solo ed esclusivamente quei reati, non potendosi nemmeno prevedere una facoltà o possibilità di conoscere altri tipi di reato, pena la nullità del procedimento per incompetenza. Se, al contrario, riteniamo la competenza della polizia locale illimitata per materia, non può che discendere per gli operatori l’obbligo di ricevere e trasmettere notizie di reato in relazione ad ogni fattispecie, pena l’adozione di un comportamento omissivo. La prassi, e forse anche il buon senso, spingono ormai decisamente verso la seconda ipotesi.
PER APPROFONDIRE
Prontuario di polizia giudiziaria
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