Inutili le doglianze del vigile in turnazione per il pagamento del festivo infrasettimanale e, in merito al mancato riposo nella settimana, la Cassazione (ordinanza n.25336/2022) ha riconosciuto esclusivamente la maggiore indennità prevista dal contratto e non il risarcimento del danno subito per il mancato riposo settimanale.
La vicenda
A differenza del Tribunale di primo grado che aveva riconosciuto il risarcimento del danno del vigile in turnazione per il mancato riposo settimanale, la Corte di appello ha riformato la sentenza affermando da un lato che la prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni possono rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dall’art. 22 del CCNL che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario. E’ stato anche aggiunto che, il vigile aveva solo «accennato» al mancato riposo e non aveva introdotto la questione specifica dello «sforamento» del termine bimestrale previsto dalla contrattazione collettiva né aveva indicato quali giornate domenicali non fossero state recuperate. Inoltre, in merito al danno da usura psico-fisica l’appellante non ha allegato o provato nulla a tal fine.
Il ricorso è giunto in Cassazione lamentando il vigile dell’errore dei giudici di appello che non hanno considerato che la prestazione lavorativa era stata resa oltre il sesto giorno, così come certificato dal Comandante della Polizia Municipale, ribadendo che il Comune aveva sistematicamente violato il principio, di rilievo costituzionale, del necessario riposo settimanale. Inoltre, il danno da usura psicofisica, che può essere provato anche attraverso presunzioni, è in re ipsa qualora, come nella fattispecie, il lavoro venga prestato oltre il sesto giorno consecutivo. Ha, infine lamentato il mancato pagamento della giornata festiva infrasettimanale.
La conferma della Cassazione
In merito al pagamento della giornata festiva infrasettimanale svolta in turnazione, la decisione dei giudici di appello è conforme all’orientamento del giudice di legittimità inaugurato da Cass. n. 8458/2010 ed ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 19326/2021; Cass. n. 28628/2020), secondo cui la speciale disciplina dettata dall’art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall’articolazione dell’orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l’applicazione dell’art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l’attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un’eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
In merito al danno da usura psico-fisica per aver il ricorrente svolto prestazioni lavorative oltre il sesto giorno, i giudici di legittimità hanno ripetuto che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell’intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno (Cass. n. 41891/2021; Cass. n. 41273/2021). In altri termini, qualora la fruizione del riposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente alla specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. La risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con pagamento delle spese del giudizio di legittimità stante la soccombenza del ricorrente.
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