Proroga fino al 31/12 di quest’anno della disciplina semplificata per l’occupazione di suolo pubblico con dehor, tavolini e sedie in favore di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Non sarà necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica del Comune, previo parere della Soprintendenza o, a seconda dei casi, soltanto il parere di quest’ultima
L’ultima novità sul fronte è contenuta nel Decreto Aiuti ter varato dal Governo uscente con il decreto legge n.144 dello scorso venerdì 23 settembre, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrato in vigore da sabato 24.
L’art.40 del decreto proroga per tre mesi le disposizioni contenute all’art.9 ter c.5 del d.l.137/20 (convertito con modificazioni dalla legge 176/20), emanato in piena emergenza pandemica.
Per buona pace delle associazioni di categoria degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande. Opposte invece le reazioni dei consumatori del Codacons, secondo i quali la misura, già in precedenza, ha creato caos e degrado sui territori.
Le novità del Decreto sono:
1) viene confermato che la disciplina semplificata per l’occupazione di suolo pubblico intanto è limitata ai soli pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti bevande di cui alla L. 287/91 e contempla esclusivamente l’utilizzo di strutture amovibili quali tavolini, sedie, dehors, ombrelloni, pedane. Non rientrano dunque chioschi e gazebo, considerate strutture fisse.
2) i gestori di bar, ristoranti, pizzerie, bracerie, birrerie, osterie, caffetterie, previo pagamento del relativo canone unico patrimoniale, dovranno presentare al Suap del Comune l’istanza di occupazione di spazi all’aperto, allegando la sola planimetria e senza la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica ex art.146 d.lgs. 42/04 o il parere ex art.21 del medesimo decreto a cura della Soprintendenza nei casi previsti.
La locuzione finale dell’art.40 (“salva disdetta dell’interessato”) lascia intendere che le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate dal SUAP e aventi scadenza al 30/09, si intendono prorogate “ope legis” fino al 31/12/2022.
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