Rave party – Introdotto il reato di invasione di terreni o edifici allo scopo di organizzare raduni

Per contrastare il fenomeno dei raduni illegali, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 introduce il reato di invasione di terreni o edifici allo scopo di organizzare raduni

2 Novembre 2022
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Per contrastare il fenomeno dei raduni illegali, il DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162 introduce il reato di invasione di terreni o edifici allo scopo di organizzare raduni, di oltre 50 persone, pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

La nuova fattispecie prevede la reclusione da 3 a 6 anni, una multa da 1.000 a 10.000 euro e la sanzione accessoria della confisca degli strumenti e dei mezzi utilizzati per organizzare il raduno illegale.

Già presente in altri Paesi, la norma voluta per contrastare i raduni illegali, i cosiddetti rave party, offre nuovi e più efficaci strumenti grazie ai quali si potrà intervenire tempestivamente per porre un freno ad un fenomeno che, oltre ai numerosi profili di criticità, risulta particolarmente dispendioso per lo Stato, e dunque per la collettività, poiché rende necessario l’impiego di ingenti risorse e il coinvolgimento di numerosi operatori delle Forze dell’ordine.

 

Codice Penale

Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica)

L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo’ derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma e’ punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena e’ diminuita.

E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione.

 

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