La Cassazione è stata chiamata ad esaminare la sentenza del 9 ottobre 2020 con cui la Corte di appello di Torino confermava la condanna dell’imputato per il delitto di rapina aggravata dalla circostanza che l’aggressione era stata consumata in un luogo di privata dimora ai sensi dell’art. 628 comma 3 n 3 bis del codice penale. Nel caso di specie veniva contestato all’imputato di avere bloccato la vittima nell’ascensore condominiale e di essersi impossessato della sua borsa con violenza personale. Contro tale sentenza l’imputato presentava appunto ricorso in cassazione e tra i due motivi contestava la supposta violazione di legge laddove il giudice di primo grado aveva ritenuto la configurabilità in concreto della circostanza aggravante prevista per la rapina consumata in un luogo di privata dimora di cui all’art. 628 comma 3 n.3 bis c.p.
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