I giudici della seconda sezione infatti hanno sostenuto che nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un’unica prestazione, il reato di truffa si configura qualora “gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso nel momento in cui si manifesti il fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione”.
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