In sostanza, sia il Ministero, sia la Procura di Pordenone, ritengono che in assenza di una o più delle aggravanti previste dai commi da 2 a 6 dell’articolo 590-bis, il reato circostanziato previsto e punito dall’articolo 590-ter sia anche esso perseguibile a querela della persona offesa. Quindi, le lesioni gravi o gravissime, ad esempio causate da un ciclista che poi si è dato alla fuga, non potendosi applicare alcuna delle aggravanti dei commi da 2 a 6 dell’articolo 590-bis, sarebbero perseguibili a querela della persona offesa, fermo restando il fatto che continua ad essere procedibile d’ufficio e perseguibile come autonoma fattispecie di reato l’omissione di soccorso di cui all’articolo 189, comma 7 del codice della strada.
DOCUMENTI ALLEGATI
Direttiva Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone 4/1/2023 n. 81
Dlgvo 10 ottobre 2022 n. 150 (Riforma Cartabia)
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