Alla luce delle problematiche operative a seguito della modifica intervenuta non sembra che il legislatore abbia assolto al suo compito chiarificatore.
Venendo all’analisi della norma, il comma 1 è dedicato alla ipotesi in cui all’accertamento di un reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo prevista nei singoli articoli e della particolare disposizione della previsione dell’art. 213, comma 2-sexies che espressamente prevede la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
Singolare è la previsione della trasmissione del verbale di sequestro di cui all’art. 224-ter al prefetto entro 10 giorni. Analoga procedura non è prevista per il verbale di sequestro di cui all’art. 213 e tantomeno per la procedura applicativa di cui al fermo amministrativo di cui all’art. 214, fa rendere ancor più stridente la previsione della trasmissione nell’art. 224-ter il cui provvedimento non è impugnabile amministrativamente davanti al prefetto ma è impugnabile solo davanti al giudice di pace (art. 224-ter, comma 5). Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all’art. 214-bis.
Il Ministero dell’interno, al punto 3 della circolare prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01/08/2014, fa ritenere che anche nel caso di sequestro amministrativo vi è un obbligo di assunzione di custodia per il proprietario dopo il prelievo (dopo 30 giorni per i ciclomotori in caso di fermo) e che in caso d’inerzia vada applicata la procedura di cui al comma 2-quater dell’art. 213 con il passaggio di proprietà del veicolo in capo al custode – acquirente senza attendere la definizione del procedimento penale.
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