Per comprendere meglio la situazione bisogna percorre a ritroso dieci anni di controversie sulla legittimità di usare i dispositivi tessili in luogo delle catene metalliche o degli pneumatici invernali nel periodo o nelle situazioni in cui sono obbligatori tali dispositivi.
• con nota 11.7.2012 prot. n. 19882 RU la DGM del MIT ha ritenuto i dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ed i sistemi antislittamento in tessuto prodotti dalla società XXX non conformi alle vigenti norme;
• la sentenza del TAR del Lazio, Sez. Terza Ter, n. 06482/2013 Reg. prov. coll. (n. 08446/2012 Reg. Ric.) ha annullato la predetta nota;
• la DGM del MIT ha esperito ricorso al Consiglio di Stato, ribadendo ed ulteriormente argomentando le motivazioni di natura sia normativa sia tecnica su cui è fondato il proprio convincimento (v. circolare MIT 18.9.2013 prot. n. 22977);
• con circolare 5.11.2013 prot. n. 300/A/8321/13/105/1/2 il Ministero dell’interno ha ritenuto opportuno attendere l’esito del ricorso e le determinazioni conclusive del Ministero delle infrastrutture e trasporti, prima di assumere qualsiasi atteggiamento operativo da parte degli organi di polizia stradale, suscettibile di contestazione.
PER APPROFONDIRE
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/2/2023 (G.U. 16/3/2023 n. 64) – Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2»
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