IL CASO
L’articolo 349, comma 2, codice di procedura penale prevede l’obbligo di fotosegnalamento, oltre i diversi casi, anche per un cittadino extra-UE che commetto un reato. Poiché non è complicato imbattersi su strada, nella circostanza suddetta, visto che nessuna procura si è espressa, chiedevo se la disposizione è così stringente, anche per persone extra-UE in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Con la legge 27 settembre 2021, n. 134, pubblicata nella G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021, è stata data delega al Governo in materia di efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Inoltre, sono state apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Dette modifiche sono entrate in vigore il 19 ottobre 2021.
La modifica dell’articolo 349 del codice di procedura penale, per quanto concerne l’identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini, ha avuto un notevole impatto operativo.
Il comma 2 della citata norma, dispone che i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché gli altri eventuali accertamenti devono essere sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Eseguiti detti accertamenti, la polizia giudiziaria deve trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.
Tale nuova procedura si coordina poi con altre modifiche del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, che prevedono l’inserimento del CUI e l’acquisizione del cartellino foto dattiloscopico e questo è lo scopo della nuova disposizione da osservare in sede di identificazione dell’indagato, ancorché munito di documenti di identificazione.
La nuova disposizione non lascia alternative, per cui laddove si debba procedere all’identificazione della persona sottoposta alle indagini, anche in caso di reati contravvenzionali previsti dal codice della strada, si dovranno seguire le disposizioni del novellato comma 2 dell’articolo 349 del codice penale.
Se poi non avete la possibilità di fotosegnalare la persona e in Questura non vi è la disponibilità del personale addetto all’identificazione mediante rilievi fotodattiloscopici si ritiene necessario avvisare il magistrato di turno, se non sono state impartite istruzioni in merito, in quanto il trattenimento prolungato è previsto solo nel caso del comma 4 dell’articolo 349 e non anche nell’ordinaria identificazione di una persona munita di documenti idonei all’identificazione, di cui non si dubiti circa la loro originalità.
In questo caso, salva diversa determinazione della procura locale, si ritiene che sia più corretto invitare la persona ai sensi dell’articolo 650 del codice penale a presentarsi al Comando per le procedure di identificazione in un orario concordato con la Questura. Ovviamente, se la persona non si presenta si procederà per entrambi i reati senza avere a disposizione il CUI e il cartellino, salvo rintracciarla per poi procedere all’accompagnamento finalizzato al fotosegnalamento.
Altre soluzioni non paiono percorribili.
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