E sono note le vicende che, a fare tempo dall’entrata in vigore del Testo Unico dell’Edilizia, hanno interessato la definizione normativa di questo intervento, vicende che qui di sèguito sintetizzo.
Pur formalmente non abrogando la definizione recata della lettera d), art. 31, comma 1, legge n. 457/1978 (ancóra oggi formalmente vigente), il novello T.U. cit. ha imposto la distinzione, nell’àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia, tra quelli di ristrutturazione “leggera” (art. 3, comma 1, lettera d), T.U.) e quelli di ristrutturazione “pesante” (art. 10, comma 1, lettera c), T.U.), ricomprendendo, nella neo-introdotta nozione di ristrutturazione “leggera”, gli interventi di demolizione e (purché con) fedele ricostruzione, fino ad allora considerati dalla giurisprudenza penale, come interventi di “nuova costruzione” (per tutte, Cass. pen., sez. III, n. 413/2001, in Guida al diritto, 2001, 8, 83).
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