Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione è assolto:
a) residualmente mediante contratto di assicurazione “frontiera, c.d. carta rosa;
b) quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo, c.d. copertura automatica;
c) ovvero, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
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