La Cassazione ha ritenuto che è possibile la confisca parziale della cosa allorché anche una sola parte di essa sia di proprietà del condannato e la confisca dell’intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, poiché non deve essere confusa l’applicabilità con le modalità di esecuzione quando la confisca di un bene indivisibile comporti una comunione incidentale tra Stato ed altri soggetti (Cass. Pen. sez. III, n. 1650 del 13 dicembre 1984); in tali casi la confisca ha effetto in misura della quota di proprietà del condannato e di coloro che sono stati ritenuti non estranei al reato (così Cass. Pen. Sez. I, n. 248 del 12 maggio 1987) in quanto la sentenza con la quale viene disposta la sentenza non può fare stato nei confronti di terzi che non siano stati parte del procedimento penale e che pertanto possono proporre incidente di esecuzione davanti al giudice competente per far valere gli stessi diritti che avrebbero potuto far valere nei confronti dell’imputato, compreso quello alla restituzione della cosa della quale sia stata ordinata la confisca (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 1920 del 5 settembre 1994 – Sez. II, n. 3020 del 24 febbraio 1989 – Sez. IV, n. 2885 del 28 gennaio 1997 ) a condizione, si ribadisce, che non siano stati parte del procedimento che ha portato alla sentenza di condanna e di irrogazione della confisca (sul punto specifico Cass. Pen. Sez. V, n. 34705 del 24 settembre 2001)
Pertanto, in caso di comproprietà si dovrà procedere al sequestro finalizzato alla confisca del veicolo, salvo il diritto del comproprietario estraneo al reato di far valere le proprie legittime pretese per la parte di proprietà, finanche davanti al giudice dell’esecuzione.
Quindi, non trova applicazione in questi casi il raddoppio della sospensione della patente previsto per i casi in cui non sia possibile procedere al sequestro del veicolo.
>> Vedi il testo della Sentenza: Corte di Cassazione Penale, 13/11/2014
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