Esiste ormai da alcuni anni un orientamento giurisprudenziale sufficientemente consolidato in base al quale la nozione di provata dimora si fonda su alcuni elementi chiari e precisamente:
a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;
c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
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