Quanto alla “materialità” dell’intervento, la norma è sufficientemente limpida, cassando, senza se e senza ma, le strutture in muratura, la cui esistenza inibisce l’accesso all’attività edilizia libera quale che sia la ragione che (a detta dell’interessato) la giustifichi, tanto che, ad esempio, è stato ritenuto irrilevante che le strutture in muratura fossero (dichiarate) dovute a «… ragioni di sicurezza al fine di impedire che, per effetto di eventi atmosferici (ad esempio, una raffica di vento), esse [le serre – n.d.r] possano essere spostate o catapultate su persone o cose …» (Cons. Stato, sez. VI, n. 6346/2021), dovendo evidentemente avere natura e consistenza diverse gli elementi di appoggio e/o ancoraggio che pure, ai sensi della voce n. 37 del Glossario cit., sono comprese nella tipologia di intervento “libero”.
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