LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014).
444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura — Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi’ i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
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