La nuova direttiva ha preso atto del fatto che dal 2009 sono stati immesse sul mercato alcune nuove tipologie di veicoli alimentati da motori elettrici autonomi o ausiliari e, quindi, la direttiva 2009/103/CE non li aveva compresi nella definizione di “veicolo”, con la conseguenza che questi veicoli non erano soggetti all’obbligo dell’assicurazione.
Nei considerando della direttiva si fa riferimento, ai fini dell’obbligo assicurativo, ai valori massimi per la velocità di progetto e al peso netto, con l’intenzione di stabilire che siano inclusi soltanto i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, a prescindere dal numero di ruote di tale veicolo. Le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche restano escluse dalla definizione di veicolo e rimangono esonerate dall’obbligo dell’assicurazione.
La stessa direttiva prevede che i veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di “veicolo” sono esclusi dall’obbligo assicurativo, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di richiedere a livello nazionale la copertura assicurativa per qualsiasi attrezzatura a motore in circolazione.
La nuova direttiva ammette però che l’inclusione di tali veicoli comprometterebbe la diffusione di veicoli più nuovi, come le biciclette elettriche, che non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica, e scoraggerebbe l’innovazione. Inoltre, secondo le considerazioni espresse in premessa alla direttiva, non esistono elementi sufficienti per dimostrare che tali veicoli più piccoli potrebbero causare incidenti con lesioni alle persone sulla stessa scala di altri veicoli, come le autovetture o gli autocarri. Quindi, gli obblighi a livello di Unione dovrebbero pertanto riguardare soltanto i veicoli definiti come tali nella direttiva 2009/103/CE.
Pertanto, l’obbligo della copertura assicurativa, dalla data di effettiva applicazione della direttiva, dovrà riguardare ogni veicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
Inoltre sono soggetti all’obbligo di assicurazione i rimorchi destinati ad essere utilizzati con un veicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.
Inoltre viene fornita la definizione di “uso del veicolo” al fine del riconoscimento della copertura assicurativa, per cui è tale ogni suo utilizzo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
La direttiva non si applica all’uso di un veicolo in eventi e attività sportivi motoristici, tra cui corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni in una zona soggetta a restrizioni e delimitata, per i quali lo Stato membro garantisce che l’organizzatore dell’attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un’assicurazione alternativa, oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, ma non necessariamente i danni ai piloti partecipanti e ai rispettivi veicoli.
Viene inoltre ribadito il principio secondo il quale gli Stati membri devono astenersi dal controllare l’assicurazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel territorio dello Stato membro provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Tuttavia è stato dato atto delle nuove tecnologie che permettono il riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli consentendo di controllare l’assicurazione dei veicoli senza fermarli e, pertanto, senza interferire con la libera circolazione delle persone. Di conseguenza è stato ritenuto opportuno consentire tale modalità di controllo dell’assicurazione dei veicoli, nel rispetto nella normativa sul trattamento dei dati personali, ma a condizione che essi non siano discriminatori, che siano necessari e proporzionati, che formino parte di un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche nei confronti dei veicoli che di norma stazionano nel territorio dello Stato membro che svolge i controlli, e che non impongano di fermare il veicolo. Tuttavia, questo presupporrebbe l’accesso alle informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all’estero, cosa che attualmente non è possibile.
Torneremo sicuramente sull’argomento una volta che sarà disponibile il testo definitivo dello schema di decreto legislativo contenente le novità relative al recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del 24 novembre 2021
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