IL CASO
Si chiede un parere sulla possibilità di rimborso di una sanzione pagata per errore. Nello specifico si è provveduto a notificare un atto per violazione dell’art. 142 codice della strada rilevata a mezzo di dispositivi elettronici. Al momento della notifica, la moglie dell’obbligato in solido, provvede immediatamente a pagare la sanzione appurando in un secondo momento che il marito non è mai transitato in quel luogo. Da una verifica è evidente l’errore dell’ente nella notifica dell’atto, inviandolo alla persona sbagliata a causa della trascrizione errata del numero di targa. L’utente subito dopo il pagamento chiede la possibilità di essere rimborsato della somma versata anche in virtù del fatto che trattasi un verbale per il quale è prevista la comunicazione dei dati del conducente per la decurtazione dei punti. Alla luce di quanto su indicato si chiede se è corretto prendere in considerazione la richiesta dell’utente e procedere alla restituzione della somma versata visto che si è ancora nei termini per provvedere alla notifica della violazione all’effettivo proprietario del veicolo che ha commesso l’infrazione.
La questione interessa aspetti sostanziali e contrapposti aspetti giuridici.
Va chiarito che in termini generali il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento e impedisce la proposizione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, questione questa pacifica alla luce del dato letterale delle due disposizioni che regolano i rimedi avverso i verbali per violazioni delle norme contenute nel codice della strada o nelle norme speciali che richiamano il Titolo VI del codice della strada; non solo, il diritto vivente ha poi chiarito anche che il pagamento in misura ridotta impedisce qualsiasi azione per indebito o per risarcimento.
Si potrebbe quindi sostenere che secondo il principio che il pagamento in misura ridotta non può essere considerato solve et repete, l’amministrazione non è tenuta a restituire quanto pagato nemmeno nel caso di proprio errore al quale sia conseguito il pagamento spontaneo da parte di un soggetto estraneo che tuttavia non ha attivato né il ricorso, né la procedura semplificata prevista dall’articolo 386 del regolamento di attuazione del codice della strada. Questo è il ragionamento sul piano formale-giuridico.
Tuttavia, pur non consigliando alcuna delle due scelte, per ovvi motivi, non pare escluso in questo caso un recupero della giustizia sostanziale, anche in ragione del fatto che dalla violazione discendono ulteriori conseguenze, così che in questo caso si potrebbe comunque ritenere ammissibile il ricorso, seppure limitatamente alla parte ancora ”attiva” del verbale, anche se, a mio avviso, l’omessa comunicazione dei dati del conducente non dovrebbe dare luogo ad alcuna responsabilità a carico del soggetto a cui è stato (erroneamente) notificato il verbale, stante il fatto che il giustificato motivo a cui fa riferimento l’articolo 126-bis è in re ipsa ed è peraltro già noto all’organo di polizia che non potrà pretendere che un soggetto estraneo alla violazione comunichi i dati del conducente di un veicolo di cui non è proprietario e di cui non ha nemmeno altro valido titolo di possesso.
Quindi, si ritiene che non sia certo censurabile la scelta, superando l’aspetto giuridico-formale, in questo particolare caso, di riattivare comunque la procedura nel rispetto dei termini (che nel quesito si dà atto essere comunque rispettati anche in caso di rinotifica all’effettivo trasgressore), assicurando così anche il rispetto di un principio costituzionale che può essere utilizzato come grimaldello per forzare l’applicazione asettica di norme e principi e cioè quello sotteso all’articolo 27 Cost. che risiede nella funzione rieducativa della sanzione che sarebbe certo svilita dal pagamento effettuato da un soggetto che nulla ha a che vedere con l’infrazione commessa dal trasgressore. Pertanto, anche al di là del recupero di una giustizia sostanziale, ci pare che in questo caso si possa fare riferimento anche alla finalità propria della sanzione in chiave costituzionale.
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