La segnaletica verticale installata per la sosta riservata alle forze di polizia ha validità 8 – 20 o permanente? In assenza di pannello integrativo si può effettuare la rimozione del veicolo?
Dispone l’articolo 7, comma 2, del codice della strada che i divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
Di concerto, l’articolo 120 del regolamento di attuazione del codice della strada conferma, al comma 1, lett. a) che il segnale di divieto di sosta (fig. 74) se collocato lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).
Il comma 2 del citato articolo 120 chiarisce poi che le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo “7.30 – 19.00”. Nel caso di divieto di sosta valido per un’intera giornata deve essere apposta l’indicazione “0 – 24”; sempre il comma 2 aggiunge che le eccezioni permanenti al divieto di sosta – esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze – sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b) e il comma 3 dispone che il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l’eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile.
Dal fatto che il comma 2 dispone che le eccezioni permanenti al divieto di sosta nel cartello composito vale solo per quelli che riguardano la riserva dello stallo per gli invalidi e per le ambulanze l’interpretazione corrente, che pare avallata da alcune indicazioni ministeriali, è quella che solo tali segnali indichino una prescrizione permanente, mentre negli altri casi la prescrizione sia legata alla validità dei divieti di sosta in ambito urbano e che per questo valga solo dalle 8 alle 20, salvo diversa indicazione.
Pare consigliabile attenersi a tale indicazione, per quanto la norma risulti poco chiara.
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