> Guida in stato di ebbrezza
> Alcoltest
> Corretto funzionamento dell’apparecchio
Corte di Cassazione Penale sez. IV 27/9/2023 n. 39170
E’ irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell’alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica e finalizzato ad evitare l’esecuzione di due prove troppo ravvicinate.
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