Era il 1995 e la Corte Costituzionale (1) aveva da poco confermato che avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, ancorché la legge non lo prevedesse espressamente, era comunque consentita la difesa giurisdizionale, ammettendo così la proponibilità di opposizione innanzi al giudice ordinario non solo avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e rigetto del ricorso amministrativo adottata dal prefetto, ma anche direttamente del verbale di accertamento.
Prima di tale decisione – poi tradotta in precisi riferimenti legislativi sia nel codice della strada, sia nel d.lgs. 150/2011 – l’unica possibilità concessa per opporsi ad un verbale di accertamento per violazione al codice della strada era rappresentata dal ricorso amministrativo al prefetto e solo in caso di rigetto ed emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento era poi consentito opporsi innanzi all’autorità giudiziaria.
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