Abbandono di animali – a cura di C. Lupidi

16 Settembre 2014
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La detenzione incompatibile con la natura dell’animale deve essere tale da provocargli gravi sofferenze (non necessariamente lesioni ma anche semplici patimenti), che però non sono il fine che l’agente si vuole prefiggere (in ciò si distingue dal maltrattamento).
La condotta, pur essendo reato comune, può essere tenuta esclusivamente o dal proprietario o da chi ne ha la detenzione anche occasionale.
La fattispecie di cui al primo comma è riconducibile a tutti gli animali domestici, ovvero animali allevati dall’uomo e che vivono presso di lui. Non solo quindi animali da affezione (come in particolare cani e gatti) ma anche, ad esempio, galline, pesci, cavalli …

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