La ”penalizzazione” dell’illecito di abbandono di rifiuti (II parte)

Quid iuris per l’abbandono di veicoli? Approfondimento di Massimo Ancillotti

26 Ottobre 2023
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La cosa appare davvero strana, ma sembra proprio che le cose stiano così.

Ma del resto non ci sorprendiamo più. Siamo ormai abituati alle stranezze del nostro Legislatore o, più correttamente e senza voler sempre tirare in ballo chi compila poi i testi di legge, alle complessità ermeneutiche derivanti da un gusto tutto italiano alla frammentazione dei concetti ed alla stratificazione di interventi legislativi successivi e progressivi spesso privi di un doveroso coordinamento con l’impianto normativo sottostante.

Inoltre, non toccato dall’intervento correttivo in osservazione, si pone ancora il problema, vigente anche in precedenza, relativo alla corretta tipologia di illecito da ipotizzare in caso di abbandono di veicoli da parte di titolare di impresa o responsabile di enti. Ferma rimanendo la sanzione penale per l’abbandono di veicoli di categoria diversa da quelle considerate nel d.lgs. 209/2003, si poneva allora – come del resto pure adesso – l’interrogativo circa la correttezza di un ragionamento ermeneutico che, valutato specializzante il riferimento al tipo di veicolo, deviasse verso le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 209/2003 (in caso di abbandono di rifiuti M1, N1 e veicoli a motore a tre ruote esclusi tricicli), senza far prevalere l’altro aspetto – in qualche modo anch’esso specializzante, rappresentato dalla particolare qualifica del soggetto attivo del fatto che invece convoglierebbe il ragionamento verso le sanzioni penali dell’articolo 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.

In questo breve scritto si è optato per la tesi della sanzione amministrativa, non senza attriti, soprattutto perché pare che almeno a livello di giudici di merito di prime cure sia stato preferito tale orientamento, sicuramente più defaticante per procure e tribunali.

 
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>> Vedi la prima parte  – La ”penalizzazione” dell’illecito di abbandono di rifiuti. Quid iuris per l’abbandono di veicoli ? (I parte)
 

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