Una questione che di tanto in tanto si ripropone nel corso del giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa ex legge 689/81 (ed ora ex D. Lgs. 150/2011), è costituita dalla necessità di esaminare la possibilità che un terzo possa intervenire e prendere parte al processo. Trattasi di aspetto – se sol ci si riflette bene – tutt’altro che peregrino, tanto da dare adito in dottrina ed in giurisprudenza ad un vivace dibattito con posizioni in merito ancora oggi contrastanti. Pensiamo, in ipotesi di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, al possibile intervento dell’obbligato in solido, come tale portatore di un interesse a che il giudizio termini in un certo modo e non in un altro. O al terzo, al quale il ricorrente ritiene la causa comune tanto da chiederne al giudice la chiamata in causa (addirittura, talvolta, anche a scopo di garanzia).
Or bene, giova subito premettere che la giurisprudenza, salvo isolatissimi pronunciamenti, ha sempre negato con forza tale possibilità, ritenendo come il particolare tipo di giudizio in esame porti ad escludere decisamente la partecipazione di soggetti diversi oltre all’opponente (destinatario della sanzione) e alla pubblica amministrazione (che ha irrogato la sanzione). La dottrina però non sempre ha condiviso siffatto orientamento.
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