Secondo la direttiva del 16 gennaio 2013, gli enti proprietari o concessionari di strade, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Tuttavia, nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Disposizioni relative agli pneumatici invernali e alle catene da neve
L’alternatività dei sistemi che garantiscono l’aderenza degli pneumatici in caso di neve o di ghiaccio
Quanto al fatto che gli pneumatici invernali costituiscono un mezzo antisdrucciolevole alternativo alle catene, occorre ricordare che più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che le catene da neve, ove prescritte dall’apposito segnale di cui all’articolo 122, comma 8 del regolamento, possono essere sostituite dagli pneumatici invernali (nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2005, prot. n. 612/2005).
Catene da neve
Le catene da neve sono dispositivi supplementari di aderenza di tipo metallico che, applicati sugli pneumatici attraverso un sistema di agganciamento, garantiscono la trazione e la manovrabilità del veicolo anche in presenza di neve e di ghiaccio. Le catene devono consentire un incremento di aderenza sia in senso longitudinale (spunti in salita, frenatura) sia in senso trasversale (tenuta in curva), onde garantire al veicolo sicurezza nella marcia su strade innevate o ghiacciate.
Dal 1° maggio 2002, le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi firmatari dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.
Le catene sono individuate dalle misure degli pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell’elenco fornito dal costruttore.
Secondo la normativa CUNA, sull’imballaggio devono essere riportate in modo leggibile e permanente le seguenti indicazioni:
– nome del fabbricante o marchio commerciale;
– denominazione del tipo di catena;
– elenco delle misure degli pneumatici cui la catena è destinata;
– un avviso che indichi l’obbligo a osservare in ogni caso eventuali disposizioni del costruttore dell’autovettura.
In base alle misure dello pneumatico, riferite alla larghezza (espressa in millimetri), all’altezza del fianco (espressa come rapporto tra la larghezza in millimetri e l’altezza del fianco in millimetri) e al diametro del cerchio (espressa in pollici), marcate sul fianco dello pneumatico stesso, si deve scegliere la catena, riscontrando le misure riportare sulla confezione.
Sulla catena o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio deve essere apposta una marcatura chiaramente leggibile e permanente che riporti almeno un codice di identificazione e, se possibile, il marchio commerciale del fabbricante.
Tale marcatura deve essere apposta su un elemento non soggetto a contatto con la strada e possibilmente sul lato visibile quando la catena è montata sullo pneumatico. Sulla catena e sull’imballaggio deve essere applicato il marchio CUNA che attesta la conformità della catena alle prescrizioni della presente norma. Il marchio deve essere applicato sulla catena in modo da essere duraturo e leggibile anche quando la catena è montata sullo pneumatico.
Il marchio può anche non essere applicato direttamente sulla catena ma su un elemento comunque solidale ad essa, tale da non poter essere rimosso senza l’utilizzo di attrezzi specifici.
Pneumatici invernali
Gli pneumatici invernali differiscono dal punto di vista costruttivo da quelli estivi per il battistrada, studiato per garantire una migliore aderenza in caso di neve o ghiaccio, in quanto caratterizzato da particolari lamelle, incavi più profondi e il disegno, oltre che per l’impiego di mescole ricche di silicio, in modo da garantire la massima aderenza anche alle basse temperature. Relativamente alla marcatura, lo pneumatico invernale è riconoscibile per la sigla M+S, ovvero, in alternativa, M-S, M&S o MS, stampata nel fianco, a significare l’idoneità dello pneumatico alla marcia su neve o su fango (Mud and Snow).
La presenza di tale marchio è sufficiente a consentire l’uso degli pneumatici come alternativi alle catene (salvo specifici divieti), ma si tratta di dispositivi “all season”, cioè per tutte le stagioni.
La presenza di un marchio convenzionale sugli pneumatici M+S, rappresentante il picco di una montagna con un fiocco di neve (snowflake) indica che quel pneumatico è particolarmente indicato per le basse temperature, ma dal punto di vista delle disposizioni vigenti è considerato al pari degli pneumatici M+S (M-S, M&S o MS) per tutte le stagioni.
Altra questione che è necessario conoscere riguarda l’indice di velocità degli pneumatici invernali che è possibile montare sul veicolo in relazione alla velocità massima del medesimo prevista in sede di omologazione.
L’indice di velocità è rappresentato da una lettera o una coppia di lettere poste sul fianco dello pneumatico, alle quali corrisponde la velocità massima tollerata dal dispositivo, secondo lo schema (esemplificativo).
Indice
Km/h
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
Z >240
Per gli pneumatici invernali (marcati cioè dal simbolo formato da un fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi), il simbolo della categoria di velocità dello pneumatico da neve deve corrispondere a una velocità o superiore alla velocità massima di progetto del veicolo o non inferiore a 160 km/h (o entrambe). Se però la velocità massima di progetto del veicolo è superiore alla velocità corrispondente al simbolo della categoria di velocità inferiore indicato dagli pneumatici da neve montati, all’interno del veicolo va esposta – in risalto, facilmente e immediatamente visibile al conducente – un’etichetta di avvertenza della velocità massima, che specifichi la velocità di cautela raggiungibile con gli pneumatici invernali montati.
Altri pneumatici ad aderenza migliorata sulla neve (marcati M + S, ma senza il simbolo del fiocco di neve inserito in una montagna a tre picchi) devono soddisfare i requisiti previsti per gli pneumatici ordinari.
Quindi, la velocità massima riportata sullo pneumatico invernale deve essere superiore a quella dichiarata dal costruttore; può essere inferiore a quella indicata nella carta di circolazione come velocità massima del veicolo in sede di omologazione, ma non può comunque essere inferiore a “Q” (160 km/h).
Quindi, sui veicoli possono essere montati gli pneumatici delle misure indicate nella carta di circolazione, con l’indice di carico ivi indicato (o superiore) e nel rispetto dell’indice di velocità (o superiore); per il periodo invernale determinato dal Ministero dal 15 ottobre al 15 aprile è possibile però utilizzare pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento di circolazione e comunque non inferiore a Q; tale possibilità è stata estesa al di fuori del periodo invernale sino al 15 maggio per consentire il cambio degli pneumatici invernali.
Oltre tale periodo non è vietato circolare con pneumatici invernali che, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di carico indicate nel documento di circolazione, hanno un indice di velocità pari o superiore a quello indicato nella carta di circolazione; se invece l’indice di velocità è inferiore, al di fuori del periodo 15 ottobre-15 aprile (con estensione per l’anno 2014 al 15 maggio 2014, che potrà essere confermata anche per quest’anno), si applicano le sanzioni previste dall’articolo 78 del codice della strada, in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 aprile (15 maggio in ulteriore deroga) (Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2014 prot. 1049).
Pneumatici ricostruiti
È possibile l’impiego di pneumatici ricostruiti da neve. Sugli pneumatici ricostruiti deve essere apposta la marchiatura RETREAD e il marchio di omologazione originale deve essere sostituto dal marchio ECE-ONU n. 108 (109 per i veicoli pesanti) riportato nelle due figure sottostanti.
Anche sugli pneumatici ricostruiti dovranno essere riportate le sigle e i simboli necessari per individuare l’idoneità del dispositivo per l’uso su neve (M+S, M&s, MS, M-S), ovvero anche il simbolo alpino.
Misure degli pneumatici riportate sulla carta di circolazione
Quanto alla marcatura, si ricorda che la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 335- M361 del 30 settembre 2004, ha evidenziato che “la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica”.
Tuttavia, nell’ultimo paragrafo della nota si dispone che “eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione”. Ad esempio, utilizzando le stesse indicazioni riportate nella circolare ministeriale, sempre a titolo esemplificativo, qualora la carta di circolazione riporti le seguenti annotazioni:
– 195/65 R15 91H
– 205/55 R16 91V
– 205/55 R16 91H (M+S) saranno da ritenersi ammissibili gli pneumatici da neve, non soltanto contrassegnati con la terza dicitura, ma anche con la prima o la seconda:
– 195/65 R15 91H (M+S)
– 205/55 R16 91V (M+S)
Le calze da neve
Per comprendere meglio la situazione bisogna percorrere a ritroso dieci anni di controversie sulla legittimità di usare i dispositivi tessili in luogo delle catene metalliche o degli pneumatici invernali nel periodo o nelle situazioni in cui sono obbligatori tali dispositivi:
• con nota 11/7/2012 prot. n. 19882 RU la DGM del MIT ha ritenuto i dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ed i sistemi antislittamento in tessuto prodotti dalla società AutoSock Operations A.S. non conformi alle vigenti norla sentenza del TAR del Lazio, sez. III-ter, n. 06482/2013 Reg. prov. coll. (n. 08446/2012 Reg. Ric.) ha annullato la predetta nota;
• la DGM del MIT ha esperito ricorso al Consiglio di Stato, ribadendo ed ulteriormente argomentando le motivazioni di natura sia normativa sia tecnica su cui è fondato il proprio convincimento (v. circolare MIT 18/9/2013 prot. n. 22977);
• con circolare 5/11/2013 prot. n. 300/A/8321/13/105/1/2 il Ministero dell’interno ha ritenuto opportuno attendere l’esito del ricorso e le determinazioni conclusive del Ministero delle infrastrutture e trasporti, prima di assumere qualsiasi atteggiamento operativo da parte degli organi di polizia stradale, suscettibile di contestazione.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4967 del 4 maggio 2021, ha accolto la tesi sostenuta dal MIMS. Il Ministero dell’interno, con circolare prot. n. 300/STRAD/1/35611/U/2022 del 27 ottobre 2022, ha impartito nuove istruzioni in ragione dell’entrata in vigore della norma EN 1662-1:2020 (recepita in Italia come UNI EN 1662-1:2020 in vigore dall’11 febbraio 2021, riguardante “Dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture e veicoli leggeri”, in sostanza solo per i veicoli M1, N1, O1, O2), la quale permette la certificazione di dispositivi supplementari di aderenza diversi da quelli metallici come, ad esempio, i dispositivi tessili.
Pertanto, le calze da neve possono essere legittimamente utilizzate se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo decreto in corso di approvazione (probabilmente in pubblicazione all’inizio del 2023).
In tale ottica, nelle more della pubblicazione del decreto, i Ministeri hanno ritenuto che è consentito ugualmente l’utilizzo dei dispositivi tessili conformi alla nuova norma, diversamente da quanto era stato indicato in passato, in relazione alla normativa previgente (ancorchè gli stessi Ministeri avessero disposto di non procedere ugualmente a sanzionare l’uso delle calze da neve, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, che poi ha dato ragione al MIMS circa l’irregolarità dell’uso della calze da neve conformi alle precedenti norme).
Quindi, a richiesta, si informerà l’utenza che le calze da neve conformi alla norma del 2020 sono ritenute equivalenti rispetto alle catene o agli pneumatici da neve. Nel contempo, nelle situazioni in cui ne sia stato disposto l’uso, non si procederà a sanzionare i veicoli non dotati di catene o di pneumatici da neve, ma solo di dispostivi tessili conformi alla norma EN 1662-1:2020.
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