Art. 21 c.d.s.: Opere, depositi e cantieri stradali – casi operativi a cura di C. Lo Iacono

2 Settembre 2014
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Articolo 21 – Opere, depositi e cantieri stradali
Il codice della strada all’articolo 212, comma 1, stabilisce che “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere, depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei, sulle strade3 e loro pertinenze4 nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità”.

Nell’oggetto della norma in esame rientrano sicuramente:
– gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada quali le riprese di piccole porzioni di asfalto, il ripristino di manti stradali danneggiati, la ripulitura da detriti di frana o smottamenti, il rafforzamento o il risanamento delle strutture, la manutenzione degli argini e delle piantagioni che ad essa appartengono ecc.;
– la posa in opera e la manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale;
– le opere di scavo per la posa o riparazione di condotte sotterranee (linee elettriche e telefoniche, rete idrica, fognaria, gas ecc.);
– i depositi di materiale e di attrezzature (macchine operatrici ecc.) necessari ai lavori stradali.

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