Le nuove indicazioni del Ministero dell’interno su fermo e sequestro – passo indietro sull’applicazione dell’alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e non presi in custodia dal conducente o dall’obbligato in solido (G. Carmagnini)

8 Agosto 2014
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Il Ministero dell’interno, con la nuova circolare  n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014, ha impartito nuove istruzioni circa le modalità di applicazione del fermo amministrato e del sequestro amministrativo disciplinati dal codice della strada. La finalità dell’intervento del Ministero si rinviene nella necessità di limitare ulteriormente le spese che gravano sullo Stato e che sono determinate dalla giacenza dei veicoli presso il custode acquirente (o le depositerie autorizzate, laddove non è stato individuato il custode acquirente.

Per questo sono state riviste alcune indicazioni a suo tempo fornite la circolare del Dipartimento della P.S. n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21 settembre 2007 e con le circolari in materia del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. N. 35 del 21 settembre 2007, e le ultime prot. n. 418 del 13 gennaio 2014, prot. n. 2131 del 10 febbraio 2014 e prot. n. 2940 del 21 febbraio 2014, che si intendono disapplicate nelle parti in contrato con la nuova circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.

  1. In parte, le spese a cui il Ministero vuole porre un argine sono determinate da fattori riconducibili all’attività degli organi di polizia stradale, per cui è necessaria una particolare attenzione nel tentativo limitare l’affidamento dei veicoli al custode acquirente (o alla depositeria autorizzata).
  2. L’altro aspetto, che riguarda più la procedura d’ufficio, concerne l’eccessiva durata della giacenza in depositeria, è determinato dalla difficoltà di notificare l’obbligo di ritirare il veicolo entro 10 giorni dalla data in cui l’intimato ha avuto conoscenza legale dell’intimazione.
  3. Altro problema riscontrato dal Ministero riguarda il trattamento dei veicoli sottoposti a sanzione accessoria conseguente a reato (art. 224-ter del codice della strada)

1. Misure per ridurre l’affidamento al custode acquirente
Ovviamente, per evitare la giacenza dei veicoli presso il c.a. o la depositeria la più ovvia soluzione è quella di limitare i casi di affidamento a tali soggetti e per questo il Ministero richiede che, nei limiti del possibile, il veicolo sia affidato direttamente all’obbligato in solido, ovvero al conducente, se presenti e idonei ad assumere la funzione di custodi. Per questo, se non è possibile affidare il veicolo al conducente (per assenza o per inidoneità) e non è presente il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido, si dovrà tentare di rintracciarlo per affidargli la custodia del veicolo. È ammessa anche la possibilità di affidare il veicolo a un terzo soggetto delegato dal conducente o obbligato in solido. Questa attività di ricerca e affidamento deve essere condotta alacremente, salvo ricorrano priorità di servizio e si deve concludere in termini ragionevoli…

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