Il classico caso. L’automobilista che esce di strada da solo, dopo aver alzato il gomito più del dovuto, viene sottoposto alla prova alcolemica che rileva un valore al di sopra dei limiti stabiliti dall’articolo 186 cds nelle sua fasce sanzionatorie.
Certamente nessun dubbio sul fatto che il conducente risponda dell’aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza, ma l’automobilista, sul “raddoppio” della durata della sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida per chi, in stato di ebbrezza “provoca un incidente stradale”, non ci sta.
Questo raddoppio, previsto dall’articolo 186 comma 2 bis cds, non lo digerisce, in quanto ritiene “…(omissis)… che al termine incidente stradale non poteva darsi altro significato che collisione con altri utenti della strada e non già quello di qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto…(omissis)…”
La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione con la sentenza menzionata, ritiene di attribuire …(omissis)… la valenza di “incidente stradale” anche alla mera fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale.
Il concetto di “incidente stradale” (che già compare nell’art. 11 C.d.S. a proposito dell’attribuzione dell’accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente …(omissis)…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento