Premesso perciò che il ricorso contro il verbale, nel caso in cui questo sia stato pagato (ove ammesso) in misura ridotta (artt. 202, c. 3 e 3-bis, e 210, c. 3, c.d.s.), è pacificamente inammissibile per espressa previsione dell’art. 204- bis, c. 1, c.d.s., non essendo previsto in alcun modo un pagamento ridotto con riserva di ripetizione, è evidente che la richiesta di restituzione/rimborso, sotto qualunque forma (ripetizione di indebito, azione di risarcimento …), è senz’altro da dichiarare inammissibile se proposta con il rito, speciale, ex lege n. 689/1981 (ora, d.lgs. n. 150/2011), e sarà comunque da respingere, per quanto detto sopra, anche ove proposta con rito ordinario (o così comunque qualificata dal giudice)…
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