Circolazione stradale
> Guida in stato di ebbrezza
> Sanzioni accessorie
Corte di Cassazione Penale sez. IV 27/11/2023 n. 47431
In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità.
Le sanzioni amministrative accessorie, tra cui rientrano quelle stradali, assolvono direttamente o indirettamente una funzione “riparatoria” dell’interesse pubblico violato, e sono definite, perciò, “specifiche”, ovvero ripristinatorie, o, come nel caso in esame, interdittive.
Ne deriva l’unitarietà dei parametri e dei criteri per l’accertamento e per la determinazione della misura della stessa, che prescindono, quindi, dall’autorità amministrativa o giudiziaria, che, di volta in volta, sia legittimata ad applicare la sanzione.
La sospensione della patente si applica anche in caso di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza
Sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV Pen.) 27 novembre 2023, n. 47431
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento