Il problema di contenimento della portata applicativa dell’articolo 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, già presente prima del 10 ottobre 2023, dopo questa data, con la penalizzazione dell’illecito e la crescita esponenziale dell’afflittività della sanzione, ha portato ad un’altrettanta esponenziale crescita della necessità di trovare strade alternative all’applicazione della sanzione dell’articolo in questione per fatti di minore gravità.
Teniamo conto che attenendosi ad una rigorosa applicazione della norma, ad oggi, ogni lattina di bevanda, ogni sacchetto di plastica (anche vuoto), ogni piattino di plastica abbandonati da chiunque (anche da minorenni sopra i 14 anni), comporterebbe per la polizia giudiziaria l’immediata comunicazione di notizia di reato presso la Procura della Repubblica competente.
>> Clicca qui per approfondire l’argomento con l’articolo di Massimo Caciolli
L’abbandono di rifiuti e l’articolo 15 del codice della strada
Rapporto fra l’applicazione delle sanzioni previste dal nuovo articolo 255 del d.lgs. 152/2006 e dall’articolo 15, del CdS
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento