Eventi nei pubblici esercizi: come gestire il problema della rumorosità

Aspetti autorizzatori e sanzionatori

24 Gennaio 2024
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IL CASO

Un pubblico esercizio, al centro di polemiche e segnalazioni per serate ad alto impatto sonoro, è solito presentare tramite portale SUAP una SCIA relativa all’evento del giorno successivo, giocando sul poco tempo a disposizione per eventuali controlli e sulla natura ad effetto istantaneo della SCIA stessa. Il regolamento locale sul punto di procedura è estremamente laconico. Si chiede quali risposte procedurali adottare per fermare tale pratica. 

L’aspetto autorizzatorio in materia è sottoposto alle norme previste dal TULPS ed in particolare dall’articolo 68, il quale prevede che non si possono dare in luogo pubblico, o aperto od esposto al pubblico, spettacoli o trattenimenti e che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, in luogo dell’autorizzazione è prevista una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentarsi allo sportello unico per le  attività produttive del comune competente per territorio.

In tali ambiti, la normativa di pubblica sicurezza individua due fattispecie: lo spettacolo ed il trattenimento; per concretizzarsi uno spettacolo occorre che si verifichi un’azione di persone con lo scopo di divertire ed alla quale assiste passivamente il pubblico, recependo l’azione stessa per mezzo della vista e dell’udito; un trattenimento, invece, si realizza in presenza di una riunione a scopo di divertimento alle quali il pubblico partecipa attivamente.

L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione od alla ricezione della SCIA è il comune del luogo ove si svolge l’attività, così come è previsto dalle disposizioni sul decentramento amministrativo di cui all’articolo 1, comma 1, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

In linea generale, un aspetto importante da tenere in considerazione è l’imprenditorialità dell’attività di spettacolo o trattenimento, che è condizione necessaria per definire la forma sanzionatoria che si dovrà applicare. Vediamo perché.

La sanzione per la violazione dell’articolo 68 TULPS è prevista dall’articolo 666 del codice penale il quale dispone che chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto od esposto al pubblico, dia spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria ed il cui pagamento in misura ridotta non è ammesso, a norma dell’articolo 16 della legge del 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione dell’articolo 17 della Costituzione, degli articoli 68 del TULPS, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorra la licenza del Questore; motivandone la decisione in quanto andrebbe a ledere il diritto di riunione, appunto protetto costituzionalmente.

Nel caso in argomento il trattenimento avveniva in un pubblico esercizio; in circostanze simili non viene leso il diritto di riunione perché i fatti si svolgono all’interno di un’attività imprenditoriale e questa fattispecie concretizza il diritto di libera iniziativa economica che consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti l’impresa.

Nel caso in esame, trattandosi di avvenuta presentazione di una SCIA, si sottintende che l’evento si svolga con presenza inferiore a 200 partecipanti e che si concluda entro le ore 24 del giorno di inizio dell’evento stesso. Diversamente si tratterebbe di attività abusiva, da perseguirsi con le modalità di legge e che porterebbero all’emissione dell’atto di cessazione dell’attività spettacolistica/intrattenimentale.

Può essere invocata anche l’adozione da parte del sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, di un’ordinanza contingibile ed urgente, peraltro vincolata a limiti di efficacia temporale, finalizzata ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, con limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Peraltro, non può non evidenziarsi che la misura non sembra adatta ad una problematica del genere in quanto la stessa viene a verificarsi, è presumibile, occasionalmente o comunque senza una calendarizzazione già conoscibile e che, come riconosciuto a livello giurisprudenziale, non è invocabile un’ordinanza contingibile ed urgente quando possono essere adottate misure diverse e già esistenti per affrontare il problema.

Sembrerebbe opportuno un intervento accertamentale all’atto del verificarsi dell’evento con conseguente applicazione, in caso di abuso, delle norme di rito.
Infatti, in tali casi, trattandosi di segnalazione per disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, è necessario accertare se e da quale distanza si percepisca il disturbo. 

Ciò è importante in quanto, per concretizzarsi il disturbo al riposo delle persone deve essere accertato che la molestia sia avvertita da più persone e da più punti diversi; solo accertando questo si concretizza il disturbo alla quiete pubblica. 

Diversamente, resta sempre un disturbo alla quiete ma non pubblica, perseguibile a querela di parte.



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