Se il dispositivo opera senza la presenza degli organi di polizia stradale, si precisa che la distanza si riferisce al punto di installazione o al punto in cui viene effettuato il rilievo.
Nel caso in esame, la distanza di un chilometro puo essere computata rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di effettiva installazione.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE. FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
26/03/2012 – Prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.
Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 in relazione alla tematica in oggetto indicata.
La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma 2 della legge 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.
Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali. nella richiamata circolare. conformemente alle disposizioni dell’articolo 104 Reg. C.d.S. è stato precisato che la predetta distanza viene calcolala dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione.
Sull’argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni .
In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l’intersezione, non sussista l’obbligo del rispetto della predella distanza minima dal segnale posto dopo l’intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l’intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.
In sintesi. in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall’eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l’intersezione.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
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