Non sono soggetti all’obbligo assicurativo i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (1), nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente. In verità queste esclusioni sono previste dai considerando della direttiva UE 2021/2118, come facoltà per gli Stati Membri, e non all’interno del nuovo articolato, quale precetto; inoltre, non pare che tale recepimento sia del tutto aderente ai predetti considerando (2). Comunque, si intende fare riferimento ai veicoli radiati (cioè ritirati dalla circolazione) e a quelli che non possono essere usati per un espresso divieto applicato da una autorità competente e tali dovrebbero essere i veicoli soggetti a misure interdittive della circolazione, come quelli sottoposti a fermo amministrativo o a sequestro, penale o amministrativo ovvero anche a quelli già confiscati e ancora non consegnati al soggetto che ne ha acquisito la proprietà. In verità non si comprende tale scelta da parte del Legislatore nazionale, che peraltro è attuativa dei considerando della direttiva comunitaria. A parere nostro, la normativa comunitaria poteva essere interpretata nel senso che l’obbligo assicurativo può venire meno nelle aree private e fino a quando il veicolo non è utilizzato, ma laddove si trovi in circolazione in violazione di legge, perché radiato, ovvero in violazione del provvedimento interdittivo della circolazione, allora dovrebbero tornare applicabili le sanzioni per la mancanza dell’assicurazione per il veicolo utilizzato come mezzo di trasporto nonostante il divieto, anche perché in caso di sinistro causato da questi veicoli dovrebbe entrare in gioco il fondo di garanzia che grava su tutti, in quanto alimentato da chi, invece, rispetta l’obbligo assicurativo.
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Le nuove disposizioni in tema di obbligo della copertura assicurativa di veicoli (II parte)
Primo commento al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184
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