Residenza con silenzio-assenso dal 9 maggio 2012

Maurizio Marchi 7 Maggio 2012
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Quanti problemi con le pratiche anagrafiche: accertamenti su accertamenti, funzionari prefettizi che in sede di ispezioni presso gli uffici comunali pretendono approfondimenti, sopralluoghi ripetuti, proroghe, contenzioso, ecc.

Dal 9 maggio ’12 le cose cambiano! Infatti, l’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Le disposizioni del decreto-legge, oggetto della presente circolare, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6). Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data dovrà applicarsi la disciplina in esame, secondo le istruzioni operative che si espongono di seguito. (così ha precisato il Ministero dell’Interno , Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con Circolare. 27 aprile 2012 n. 9 “D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Modalità di applicazione dell’art. 5 -“Cambio di residenza in tempo reale”).

Fra le novità spicca il fatto che i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Gli accertamenti debbono essere svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/1990, che disciplina l’istituto del silenzio-assenso. Se mancano i requisiti, ai sensi del citato art. 10-bis, l’interessato ha diritto di ricevere il preavviso di rigetto ed  entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del temine di dieci giorni di cui sopra. Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l’ufficiale d’anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l’interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

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