Le videoregistrazioni in luoghi pubblici vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 c.p.p., mentre le medesime eseguite dalla polizia giudiziaria, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 c.p.p. e possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento. Corte di Cassazione, sez. IV penale, 22/11/2013, n. 46758
Leggi anche
Contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari
Decreto legge 1 ottobre 2024, n. 137
02/10/24
Le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico (PCT) in vigore dal 30 settembre 2024
Nuove specifiche tecniche per i depositi telematici nell’ambito civile e penale
30/09/24
Casi Risolti: conferimento dei poteri di accertamento e della qualifica di pubblico ufficiale
Riflessioni sull’applicazione dell’art. 12-bis del Codice della Strada
09/09/24
21/08/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento