Già con Sentenza 18 novembre 2010 n. 23303 la Suprema Corte di Cassazione Lavoro era intervenuta sulla questione, affermando che “rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare,anche occultamente, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione.Le norme poste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell’ambito dell’azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propr ia organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui alla stessa L. n. 300 del 1970, art. 4, riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza”.
ATTENZIONE PERO’! Questo non significa possibilità di controllo indiscriminato e senza limiti. Ed infatti, con successiva pronuncia, la Cassazione civile sezione lavoro – sentenza 01.02.2012 n. 1423 ha precisato che “il controllo occulto da parte di investigatori privati del datore di lavoro è legittimo solo ed in quanto sia finalizzato all’accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali. Nella specie, come detto, la Corte di Appello ha accertato che il controllo di cui si discute era appunto diretto alla verifica dell’esattezza dell’adempimento della prestazione lavorativa fornita dal F….(omissis)…”.
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