Il limite di edificabilità non può essere inteso restrittivamente come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dall’ente proprietario della strada per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie
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