Il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 aprile 2012, n. 641 ha dichiarato illegittima la deliberazione consiliare recante la modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, in base al quale si è disposto il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, prevedendo altresì che la diffusione del materiale pubblicitario, tramite collocazione nelle cassette postali, sia possibile a determinate condizioni, in quanto viola gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione. Ed infatti, in siffatta ipotesi, è ravvisabile un eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in quanto le suddette limitazioni all’attività di distribuzione sono circoscritte al sistema “porta a porta” e non valgono per gli operatori che utilizzano il servizio postale, con conseguente lesione della libertà di concorrenza.
I contorni delle condotte pregiudizievoli alla “nettezza urbana”, del “disturbo alla circolazione” e delle “molestie ai cittadini” non sono infatti in alcun modo puntualizzati quanto alle possibili modalità di estrinsecazione, quando peraltro contro taluni comportamenti gravi e deprecabili già esiste il presidio di specifiche norme incriminatrici (le quali descrivono figure di reato) ovvero sono contemplate conseguenze sul piano amministrativo (ad es. art. 639 del c.p. sull’imbrattamento e deturpamento di cose altrui; sanzioni amministrative comminate dal Codice della Strada nel caso di intralcio alla circolazione; art. 660 del c.p. sulle molestie e il disturbo alle persone).
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