Il Comune non risponde del danno se non è provato che l’assenza di un guard-rail resistente e di segnali di pericolo sono causa o concausa del fatto. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 2 dicembre 2013, n. 27035

30 Dicembre 2013
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Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Roma 11 giugno 2012, non notificata), respingendo l’appello delle odierne ricorrenti, escludeva la responsabilità del Comune odierno intimato, con riferimento al sinistro del 29 gennaio 2001 in cui perdeva la vita A.E.. Veniva ritenuto non provato il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l’evento. Risultava infatti accertato che la E., dopo aver superato il ponticello, incrociava altro veicolo e si spostava sulla destra, perdendo il controllo dell’auto e cadendo con l’auto nel fiume sottostante. Non risultava, né dal sopralluogo dei Carabinieri, né da altra prova, alcuno smottamento o piccola frana della strada. La mancanza di una barriera più resistente della semplice staccionata in legno e di una segnaletica di pericolo non erano ritenute tali da risultare dotate di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente. Il sinistro, pertanto, non risultava essere stato cagionato da altro che da una perdita di controllo del mezzo da parte del conducente”.

2. – Ricorrono per cassazione omissis tutte in proprio e nella qualità di eredi di AE sulla base di tre motivi di ricorso; resiste con controricorso il Comune di G..

3. – Con il primo motivo di ricorso, le parti ricorrenti lamentano “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc in relazione all’art. 115 comma 1 cpc, 167 cpc e 2051cc: falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione sul punto”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che le odierne ricorrenti avevano dimostrato la sussistenza dei dissesti sulla strada oggetto del sinistro. Assolto tale onere probatorio, incombeva sul Comune dimostrare l’irrilevanza di tale dissesto e l’esistenza di un altro fatto avente efficacia causale nella determinazione del sinistro.

Con il secondo motivo di ricorso lamentano “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cpc in relazione all’art. 2051 cc: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; motivazione contraddittoria e apparente su punti decisivi della controversia”. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che non vi era prova di una manovra azzardata dell’automobilista, come tale idonea ad escludere la responsabilità del Comune. Oltretutto la Corte non avrebbe indagato sugli obblighi manutentivi a carico del Comune, tralasciando di considerare l’efficacia causale della condotta di quest’ultimo nella causazione dell’evento.

Difatti, l’adozione di congrue misure a protezione degli utenti della strada, avrebbe consentito di evitare il sinistro di causa.

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti offrono parametri per la determinazione dei danni subiti, nell’eventualità in cui la Corte, accogliendo il ricorso, ritenga di poter decidere la causa nel merito.

4. – Il ricorso è manifestamente privo di pregio.

4.1 – I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché intimamente connessi, essendo relativi entrambi alla ricostruzione del sinistro. Entrambi non colgono nel segno, sia perché i Giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione delle norme pretese violate, sia perché tendono, in più parti, a mettere in discussione accertamenti riservati al giudice di merito e preclusi in sede di legittimità. Al riguardo, si deve osservare, che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., nell’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c., l’attore agisca per il riconoscimento del danno, ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, devo provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/2011, secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa). Caso fortuito da intendersi secondo un’accezione ampie, comprensiva dello stesso atto del danneggiato (Cass. n. 22807/2009).

La sentenza impugnata, ha invece congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati. I Giudici di merito, secondo una valutazione rimessa al loro apprezzamento, e incensurabile in questa sede quando, come nella specie, adeguatamente motivata (cfr. Cass. n. 238/200), hanno ritenuto non provato il nesso esistente tra le condizioni della strada e l’incidente subito dalla AE. Pertanto hanno escluso qualsiasi responsabilità del Comune, essendo il sinistro ascrivibile alla perdita di controllo del veicolo da parte della vittima non imputabile alle condizioni della strada.

4.2 – Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, mancando di riferibilità alla decisione impugnata, attenendo al “quantum”, mentre la sentenza di appello ha escluso l’an debeatur.

5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.” La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La parte ricorrente ha presentato memoria, ribadendo l’illogicità delle argomentazioni a sostegno della decisione rispetto alle risultanze probatorie e l’erronea lettura dell’art. 2051 da parte della Corte di merito. Le argomentazioni addotte con la memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto a base della relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita; visti gli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta A ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di G., che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00per compensi, oltre accessori di legge.

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