Come noto, l’articolo 189, codice della strada, in caso di coinvolgimento in un sinistro stradale, ricollegabile al suo comportamento, impone, all’utente della strada di:
- fermarsi
- prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
I commi 6 e 7 del citato articolo 189 puniscono, con sanzione penale, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida:
- Chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi.
- Chiunque non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite…Continua a leggere
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