Una contravvenzione che talora gli operatori delle Forze di Polizia si trovano a dover contestare è quella di ubriachezza manifesta prevista dall’art. 688, comma 1, c.p., secondo cui “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”. Trattasi, come noto, di una fattispecie oggetto di depenalizzazione da parte della Legge n. 507 del 1999 i cui proventi spettano allo Stato (con trasmissione degli atti al Prefetto competente in ipotesi di mancato pagamento in misura ridotta dell’importo dovuto).
La giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi su tale violazione specialmente nel corso degli anni 60’ e 70’ chiarendo alcuni concetti ancor’oggi validi.
Per ubriachezza, dunque, s’intende – secondo la comune nozione medica – uno stato di intossicazione acuto e transitorio provocato da una (ingente) ingestione di alcool tale da comportare una seria e non indifferente alterazione psico-fisica dell’individuo con conseguente annebbiamento delle facoltà mentali…
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