Ci aiuta la recente sentenza di Cassazione Civile ez. VI, ordinanza 25.01.2012 n. 1067. I fatti traggono origine da un divieto di sosta poi corretto in sede di redazione e notifica del verbale. Il trasgressore propone ricorso fino ad arrivare in Cassazione. La Cassazione Civile ha dato ragione ai verbalizzanti affermando che “il preavviso di verbale che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione procedente. È ad esso che occorre avere riguardo sia quanto alla tempestività che alla completezza della contestazione. Nella specie il verbale risulta specifico e puntuale nel contestare all’odierno ricorrente di aver lasciato il veicolo in sosta o fermata, omettendo di collocarlo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Tale descrizione consentiva senza incertezze l’esercizio del diritto di difesa. La contestazione non era infatti in contraddizione con il generico rilievo del c.d. preavviso, che faceva riferimento generico alla sosta “in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica. Nella specie il verbale risulta specifico e puntuale nel contestare all’odierno ricorrente di aver lasciato il veicolo in sosta o fermata, omettendo di collocarlo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Tale descrizione consentiva senza incertezze l’esercizio del diritto di difesa.
La contestazione non era infatti in contraddizione con il generico rilievo del c.d. preavviso, che faceva riferimento generico alla sosta in modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica”.
In definitiva, quindi, il preavviso può anche essere generico. Quello che conta è che in sede di trasformazione in verbale e notifica sia integrato con puntuale specificazione della violazione accertata
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