Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Le aperture nelle pareti , che permettano il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solide barriere o munite di parapetto normale. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non inferiore a 90 cm. quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a mt. 0.50, devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate.
SCALE art. 113 – Fig. 5 :
Devono assolutamente rispettare i requisiti tecnici richiesti dalla norma europea UNIEN 131 del 1994 con la quale vengono fornite le dimensioni funzionali , le caratteristiche costruttive generali, i metodi di prova e le informazioni per un corretto uso da parte dell’utilizzatore. Gli aspetti pratici di tale normativa si concretizzano nella marcatura indelebile della scale, nelle informazioni fornite dal costruttore quali l’anno di fabbricazione, l’inclinatura massima, il carico massimo ammissibile ecc. per le scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili di lunghezza superiore a 8 mt. utilizzate da personale addestrato, si applica la norma UNI 10401 (1994), che prevede l’apposizione di una targhetta con tutte le caratteristiche costruttive ed identificative, ed un libretto di uso e manutenzione. Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe oltre i 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto dei pioli rotti e durante l’uso tali scali devono essere sistemate e vincolate per evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; se non è possibile attuare quanto sopra, occorre che tale scala sia trattenuta da altra persona. La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso (soprattutto tra un piano e l’altro del ponteggio), anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante purché legato.
Le scale semplici portatili, devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono avere dimensioni sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso e in principal modo, dotate di dispositivi antisdruccioevoli alle estremità inferiori dei due montanti, ganci di trattenuta o appoggi alle estremità superiori, quando sia necessario garantire la stabilità della scala. Per quanto concerne le scale a pioli, se superano l’altezza di 5 metri e sono fissate su pareti o incasellature verticali o aventi inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire dall’altezza di 2.5 metri dal pavimento di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.
LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE art. 117 – fig.6
Quando si eseguono lavori edili in prossimità di impianti elettrici o linee elettriche non protette o parzialmente protette, occorre rispettare ed eliminare le parti in tensione o posizionare ostacoli fissi per evitare il contatto con parti attive o mantenere le varie attrezzature a debita distanza di sicurezza. Tale distanza può variare (secondo quanto riportato nella tabella 1 dell’allegato IX) dai 3 metri, per parti attive aventi tensione fino ad 1 KV, ai 7 metri per parti attive oltre i 220 KV.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
I cantieri edili costituiscono luoghi che le norme tecniche definiscono “ambienti a maggior rischio elettrico”. Questa definizione deriva dalla maggiore probabilità di guasto degli apparecchi elettrici dovuta a sollecitazioni di utilizzo, meccaniche e termiche particolarmente gravose e alle condizioni ambientali che complessivamente rendono gli addetti più vulnerabili nei confronti dell’energia elettrica. Oltre a ciò la natura delle lavorazioni e dello stesso luogo di lavoro, la molteplicità delle mansioni e delle competenze, rendono difficoltosa la corretta gestione di impianti ed apparecchiature elettriche. Il D.M. 37/2008 (che ha abrogato la Legge 46/90) e la norma CEI 64 – 17, obbliga all’installazione degli impianti elettrici a regola d’arte e che gli stessi siano eseguiti da ditte iscritte presso la camera di commercio e occorre tenere in cantiere copia della dichiarazione di conformità nonché lo schema della messa a terra dell’impianto stesso. Quest’ultimo, va eseguito con il relativo dispersore e si deve espandere durante le fasi di avanzamento del cantiere utilizzando dispersori intenzionali (picchetti) e dispersori di fatto al fine di ottenere al termine dei lavori un dispersore che possa essere utilizzato per realizzare l’impianto di terra dell’intero edificio. I quadri elettrici devono essere dotati di un elevato grado di protezione contro la penetrazione di polveri o liquidi (IP44 o superiore).
I PONTEGGI
Nei lavori eseguiti ad un’ altezza superiore ai 2 metri (in quota- secondo quanto stabilito dall’art. 122 D.lgs. 81/08 di seguito denominato Testo Unico), devono essere adottati, seguendo lo sviluppo dei lavori, ponteggi, adeguate impalcature, idonee opere provvisionali e, comunque, precauzioni per eliminare i pericoli di cadute di persone o cose.
Tali opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale, a regola d’arte; devono essere conservate e mantenute in buono stato durante tutta l’esecuzione dei lavori con verifiche periodiche e straordinarie.
I ponteggi ( che devono sempre portare impresso in modo indelebile il marchio del fabbricante) possono essere di tre tipi: 1) Ponteggio a telaio prefabbricato, 2) Ponteggio tubo e giunto, 3) Ponteggi multidirezionali e per poter essere commercializzati devono essere soggetti a collaudo e provvisti di autorizzazione ministeriale. Tale autorizzazione deve accompagnare l’uso delle attrezzature. Esse contengono le necessarie istruzioni del montaggio, le dimensioni, i calcoli e le norme di utilizzazione. Le operazioni di uso, montaggio e smontaggio, devono essere effettuate secondo quanto previsto nel PIMUS (si veda più avanti ), che non può mai essere generico ma deve essere redatto in modo specifico per ogni opera provvisionale. Il tutto conforme al dettato normativo dell’Allegato XVIII del Testo Unico.
Per questo primo aspetto organizzativo, le sanzioni previste per il datore di lavoro e dirigente che non si attengano alle disposizioni suindicate, sono di carattere contravvenzionale e consistono nell’arresto fino a sei mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro.
Tutte le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio e delle altre opere provvisionali, deve essere eseguito sotto sorveglianza del datore di lavoro o del suo preposto, ma soprattutto tali attività devono essere effettuate da soggetti abilitati, in quanto dall’entrata in vigore del D.lgs. 235/03, occorre che il personale addetto abbia frequentato e ottenuto una abilitazione professionale al fine di poter compiere tutte le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio stesso. Tale corso deve avvenire con lezioni teorico- pratiche della durata di 28 ore e vanno tenute dagli organi individuati dall’ All. XXI (scuole edili, regioni, province autonome, ISPELS, associazioni sindacali ecc.) e l’attestato va esibito agli organi di vigilanza.
Oltre all’attestato professionale di coloro che vi operano, il ponteggio necessita anche della redazione del cosiddetto “PI.M.U.S.” cioè del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio che, secondo quanto stabilito dall’art. 134 in combinato disposto con l’All. XXII, deve essere sempre tenuto in cantiere ed esibito all’organo di vigilanza, ma soprattutto va stilato tenendo conto dei contenuti minimi quali, ad esempio, l’identificazione del luogo di lavoro, l’identificazione del ponteggio, il disegno esecutivo, l’identificazione dei lavoratori addetti alle manovre sopra descritte, ecc. Le eventuali modifiche devono essere riportate sul disegno stesso. In questo caso la sanzione contravvenzionale prevista è: arresto fino a due mesi o ammenda da 500 a 2000 euro.
Colui che è preposto, secondo quanto stabilito dall’art. 137 T.U., ha il compito, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o ad una prolungata interruzione dei lavori, deve assicurarsi della stabilità e sicurezza di ogni parte del ponteggio.
Il ponteggio consta di varie parti strutturali tra le quali ricordiamo : i correnti ( fig. 2) e le tavole fermapiede che sono gli elementi essenziali della parapettatura che costituisce l’elemento fondamentale per evitare cadute nel vuote di coloro che lavorano sul ponteggio. Nello specifico la tavola fermapiede deve essere di altezza di almeno 20 cm. se corredata di due correnti posti a 40 cm l’uno dall’altro, in modo che complessivamente si raggiunga un parapetto di altezza pari almeno ad 1 metro; oppure di 40 cm. se corredata da un solo corrente che verrà posto a 60 cm. (il totale deve essere comunque pari ad 1 metro anche se si consiglia di arrivare ad almeno 1.10 mt.).
I Correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a 2 mt.;
l’Impalcato deve avere andamento parallelo all’asse e spessore di almeno 4 cm. e larghezza di almeno 20 cm. e le tavole che lo costituiscono devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici;
i Parapetti devono essere obbligatoriamente predisposti su tutti i lati del ponteggio, il piano di calpestio non deve distare più di 20 cm. (secondo l’ultima modifica apportata dal D.lgs. 106/09) dalla muratura;
i montanti devono essere installati ad una distanza (salvo casi particolari) non superiore a 3.60 mt. ed avere un’altezza superiore ad un metro oltre l’ultimo impalcato e dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato (art. 125, co.4).
Risulta anche interessante sapere che il piede dei montanti (base) deve essere saldamente assicurato al terreno in modo che sia impedito ogni cedimento sia orizzontale che verticale. L’ancoraggio deve essere fatto almeno in corrispondenza ogni due piani del ponteggio e ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia (art. 125 co. 3,4,5,6).
Ovviamente vi sono anche delle norme di comportamento comune per coloro che utilizzano il ponteggio, pertanto è vietato gettare dall’alto gli elementi del ponteggio, salire e scendere lungo i montanti stessi oppure depositarvi materiale, eccettuato quello temporaneo per la lavorazione in corso; il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio così come lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro (art. 124).
A corollario di quanto sopra riportato risulta fondamentale approntare il cantiere con tutte le protezioni sia contro la dispersione di polveri nell’area circostante (soprattutto se in area urbana, attraverso idonei teli e utilizzo di acqua al fine di limitare il propagarsi della polvere soprattutto nelle opere di demolizione, sabbiatura e intonacatura) sia contro la caduta accidentale di materiale dal ponteggio, predisponendo, se del caso, anche la giusta protezione per i pedoni attraverso gallerie e/o barriere parasassi (mantovane) e steccati (fig.3) .
Inoltre, qualora la struttura del ponteggio sia su area pubblica, occorre sempre la prescritta occupazione di suolo nonché eventuale ordinanza stradale con conseguente installazione a carico della ditta esecutrice dell’opportuna segnaletica stradale e luci notturne, in conformità con quanto prescritto dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione.
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