La questione non è di poco conto. La sanzione (penale) per il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro è inserita nel comma sette dell’articolo 186 C.d.S. che rimanda poi alla confisca del veicolo prevista dall’articolo 186 comma 2 lettera C.
Ed ecco il caso concreto. Una pattuglia intima da un conducente di sottoporsi alla prova con l’etilometro, questo si rende disponibile, ma al momento di soffiare dimostra apertamente di non “avere fiato a sufficienza”. Forse lo dice alla pattuglia di essere asmatico, forse no. Poco importa nella sostanza.
L a tesi difensiva del conducente, davanti all’Autorità Giudiziaria, da subito si impronta sull’impossibilità di adempiere all’obbligo di “soffiare nell’etilometro” stante la condizione di asmatico documentata da certificazione medica.
L’ordinanza del Tribunale Milano – sez. indagini preliminari del 7 giugno 2012 ha precisato che …(omissis)…- il fatto non costituisce reato difettando l’elemento soggettivo (l’indagato si è volontariamente sottoposto alle precedenti misurazioni ed è plausibile che non si sia sottoposto all’ultima per ragioni di salute così come documentato …(omissis)…
Come mediare la tutela delle condizioni mediche del conducente con le esigenze della sicurezza stradale e della collettività degli utenti?
Gli strumenti non sono molti. Certamente sarà opportuno cercare di acquisire su strada tutte le informazioni utili ad accertare l’eventuale patologia del conducente. In ogni caso, salvo i casi evidenti di patologia asmatica conclamata e/o certificata, è opportuno che la pattuglia operante proceda comunque agli adempimenti previsti dall’articolo 186 C.d.S.
Si potranno pertanto verificare due ipotesi:
– I l conducente dichiara di essere asmatico ma non è in grado di dimostrarlo: la pattuglia operante procede comunque con le formalità previste dall’articolo 186 C.d.S. qualora sia evidente il rifiuto a “soffiare”, procedendo anche alla sanzione amministrativa ex art. 186 comma 2 lettera A qualora ricorrano gli estremi per l’accertamento sintomatico
– Il conducente è in grado di produrre certificazione medica del suo stato di asmatico: in questo caso è consigliabile che la pattuglia non proceda a ritiri di patente o sequestri del veicolo ex art. 224 ter primo comma C.d.S., ma è opportuno trasmetta tutti gli elementi utili al Pubblico Ministero per la valutazione del caso.
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