E’ necessario infatti rammentare che sono gli operatori di polizia giudiziaria che svolgono le attività previste dal codice di procedura penale (articoli 347 e seguenti) e che, raccogliendo in maniera precisa, dettagliata e, soprattutto, completa le fonti di prova, consentono al Pubblico Ministero di presentarsi all’udienza con un materiale probatorio sufficiente per poter sostenere una adeguata “accusa”, e consentire al giudice di pronunciare una sentenza di condanna: se le indagini invece sono svolte in maniera non corretta, allora il Pubblico Ministero in udienza non avrà possibilità di spuntarla, e, quindi, l’imputato verrà assolto…
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