Per gli organi di polizia stradale si pone spesso il problema del computo dei termini, sia in materia di procedimento civile, sia per quel che concerne la notificazione o i pagamenti, ovvero nell’applicazione delle sanzioni accessorie a tempo, come il fermo amministrativo determinato a giorni o a mesi, ovvero anche per la sospensione della patente di guida in quei casi, non rari, in cui gli organi di polizia sono incaricati della notificazione dell’ordinanza di sospensione della patente e della sua conservazione, nonché restituzione decorso il termine indicato nell’ordinanza del prefetto, tenuto conto che di norma i provvedimenti non riportano la data di scadenza, ma solo la data di inizio e la durata della sospensione…
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