È illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città. TAR Molise, sez. I, 17/9/2013, n. 527

26 Settembre 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
È illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città; appare evidente che la normativa in materia, contenuta nella legge 14.8.1991, n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, rechi in sè una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo.
Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli all a fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge. Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l’ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni et similia).

Vedi il testo della sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento