Assenza di sigilli nella parte posteriore del cronotachigrafo digitale. Non più sanzionabile ai sensi dell’art. 179 C.d.s (Redazione)

24 Settembre 2013
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Come è noto,quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante, gli organi di Polizia Stradale, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità del dispositivo stesso (art. 179, comma 6-bis, del Codice della Strada).

Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido…

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